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Responsabilità civile

L’illecito civile copre tutta l’area dei comportamenti che risultano posti in essere in violazione dell’ordinamento privato e che quindi ledono interessi privati; l’autore dell’illecito civile viene gravato dall’obbligo di risarcire il danno cagionato per effetto del proprio comportamento.

Il termine “danno” assume due significati: il danno, inteso come evento risarcibile o pregiudizio ed il danno che attiene alla misura del risarcimento, c.d. danno conseguenza; la distinzione è chiara nel dettato dell’art.: 2043 cod. civ.: “ Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Il danno può essere sia “patrimoniale” (il cui risarcimento mira a reintegrare l’entità del patrimonio leso dal danno) sia “non patrimoniale” (deriva dalla violazione di un diritto della persona costituzionalmente garantito come quello alla salute; il suo risarcimento mira a ristorare i pregiudizi non immediatamente quantificabili economicamente quali la sofferenza interiore, l’invalidità psico-fisica il peggioramento della qualità di vita personale).